Gratuito Patrocinio

Disponibilità alla nomina

Patrocinio Civile Penale Amministrativo Contabile Tributario

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche
nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi
congiunti, amministrazioni di sostegno ecc.).

L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure
connesse.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla
somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani; gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare; gli apolidi; gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Patrocinio Penale

Al fine di essere rappresentata in giudizio nell'ambito di un procedimento penale, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 11.528,41.

Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia; solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato; l'indagato, l'imputato, il condannato, l'offeso dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per
l'ammenda; colui che (offeso dal reato, danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.

Nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l'interessato possa o
debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta
di ammissione al beneficio.

Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha
effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di
associazione mafiosa e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).


avvocato Marco Daverio corso Moneta n. 40 Domodossola - avvocato Maria Grazia Daverio via Speri n. 17 Omegna
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